Il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 ("Disposizioni urgenti in materia finanziaria", approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 giugno, è stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 1 Luglio 2007) ha rinviato al 31 dicembre 2007 la partenza del "sistema RAEE" (Dlgs 151/2005).
Segue il comma 5, dell'art. Art. 15 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, "Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti":
“All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007"
Si tratta della terza proroga del termine iniziale, fissato dal Dlgs 151/2005 al 13 agosto 2006:
prorogato al 31 dicembre 2006 dal Dl 173/2006
prorogato al 30 giugno 2007 dal Dl 300/2006
prorogato al 31 dicembre 2007 dall'odierno dl 2 luglio 2007, n. 81
Lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) è regolato da:
Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151
“Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.”
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175, S.O.D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale.”
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
(Parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati“, Titolo III “Gestione di particolari categorie di rifiuti“, Art. 227 “Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto.”)
Il D. Lgs. n. 151/2005 recepisce le direttive comunitarie del Parlamento europeo e del Consiglio:
Direttiva 2002/95/CE (27 gennaio 2003)
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;Direttiva 2002/96/CE (27 gennaio 2003)
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);Direttiva 2003/108/CE (8 dicembre 2003)
che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Questo decreto richiama spesso il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (“Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.) il quale è stato recentemente abrogato dalla nuova disciplina in materia ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che a sua volta (art. 227) rimanda ancora al D. Lgs. n. 151/2005.
Note sul D.LGS. 151/2005
Finalità (art. 1, D.Lgs. n. 151/2005):
prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle AEE (produttori, distributori, consumatori e operatori coinvolti nel trattamento dei RAEE);
ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle AEE.
Alcune definizioni (art. 3, D.Lgs. n. 151/2005):
a)
«apparecchiature elettriche ed elettroniche» o
«AEE»:
le apparecchiature che
dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da
campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di
trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti
alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate
con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata
e a 1500 volt per la corrente continua;
b)
«rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»
o «RAEE»:
le apparecchiature
elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni [...], inclusi tutti
i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte
integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di
disfarsene;
c)
«apparecchiature elettriche ed elettroniche usate»:
le apparecchiature di cui alla lettera a) che il
detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una
nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché
quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile
reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
e)
«reimpiego»:
le operazioni per le
quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo
per il quale le apparecchiature erano state originariamente
concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di
loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di
raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;
o)
«RAEE provenienti dai nuclei domestici»:
i
RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale,
industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per
quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
p)
«RAEE professionali»:
i RAEE
prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi
da quelli di cui alla lettera o);
q)
«RAEE storici»:
i RAEE derivanti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato
prima del 13 agosto 2005;
t)
«centri di raccolta di RAEE»:
spazi,
locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo
di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base
volontaria, da privati.
AAE rientranti nel campo di applicazione del decreto (All. 1A - art. 2, D.Lgs. n. 151/2005)
Grandi elettrodomestici
Piccoli elettrodomestici
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
Apparecchiature di consumo
Apparecchiature di illuminazione
Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
Strumenti di monitoraggio e di controllo
Distributori automatici.
Termine di applicazione
Le norme relative a raccolta separata (art. 6), ritiro dei RAEE raccolti (art. 7), trattamento (art. 8) e recupero (art. 9) dei RAEE prevedono la loro attuazione entro la data di emanazione dei regolamenti attuativi previsti dagli art. 13, comma 8, e art. 15, comma 1 e comunque non oltre il 31/12/2006 (termine così prorogato dall'art. 1-quinquies del D.L. n. 173/2006).
Raccolta separata (art. 6, D.Lgs. n. 151/2005)
- RAEE provenienti da nuclei domestici:
Entro il termine di applicazione sopra richiamato,
i comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ed ai distributori (conferimento gratuito al centro di raccolta comunale);
i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata equivalente (stesso tipo e stessa funzione: pc contro pc, stampante contro stampante, ecc.) a quella nuova fornita e provvedono alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata di quelle non reimpiegabili;
i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto (compreso, quindi, anche il reimpiego).
- RAEE professionali:
I produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di raccolta comunali (previa convenzione), i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
Ritiro dei RAEE raccolti (art. 7, D.Lgs. n. 151/2005)
Entro il termine di applicazione sopra richiamato, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento (v. art. 8) dei RAEE raccolti (v. art. 6) ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati.
Trattamento dei RAEE (art. 8, D.Lgs. n. 151/2005)
Entro il termine di applicazione sopra richiamato, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome, istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE ... .
Recupero dei RAEE (art. 9, D.Lgs. n. 151/2005)
Entro il termine di applicazione sopra richiamato, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi.
Finanziamento della gestione dei RAEE “domestici” (art. 10 e art. 11, D.Lgs. n. 151/2005)
I costi (sia per i RAEE “storici” e non “storici”, con leggere differenze per alcune tipologie di AEE), sono interamente a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. La norma vale anche per i produttori che forniscono AEE tramite commercio elettronico.
Finanziamento della gestione dei RAEE “professionali” (art. 12, D.Lgs. n. 151/2005)
Nel caso di RAEE non “storici” tutti i costi sono interamente a carico del produttore.
Nel caso di RAEE “storici” tutti i costi sono interamente a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.
I produttori e gli utenti “professionali” possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE comunque nel rispetto delle finalità e delle prescrizioni del decreto.
Note del Redattore
Gli attori sono: produttori, distributori, consumatori, operatori coinvolti nel trattamento dei RAEE.
I
consumatori sono di due categorie: “domestici” (RAEE
originati dai nuclei domestici e RAEE di origine commerciale,
industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per
quantità, a quelli originati dai nuclei domestici) e
“professionali” (tutti quelli non domestici).
In
sostanza la differenza sembra stare nella quantità dei rifiuti
prodotti (RAEE domestici per piccole-medie quantità: privati,
piccole aziende e istituzioni, ...; RAEE professionali per grandi
quantità: aziende e istituzioni di grande dimensione).
Nel
decreto però non viene quantificata in alcun modo una “soglia”
che permetta di distinguere in modo oggettivo le due categorie (e ciò
presumibilmente porterà a problemi di interpretazione).
L'utenza “domestica” può smaltire direttamente presso i centri di raccolta ovvero, in caso di acquisto di un AEE nuovo, consegnando l'equivalente usato al distributore che poi provvede a conferire presso i centri di raccolta. Tutti i costi sono comunque posti interamente a carico dei produttori (quindi per l'utenza “domestica” lo smaltimento è gratuito ), in ragione delle rispettive quote di mercato in Italia.
L'utenza “professionale” può smaltire direttamente presso i centri di raccolta ovvero, in caso di acquisto di AEE nuovi, consegnando gli equivalenti usati al produttore che poi provvede allo smaltimento: nel primo caso i costi sono interamente a carico dell'utenza “professionale”, nel secondo caso sono invece interamente a carico del produttore.
Le norma valgono anche nel caso di AEE acquistate via elettronica.
In ogni caso (art. 19, D.Lgs. n. 151/2005) dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ne consegue che, laddove la norma parla di costi a carico dei produttori (quasi sempre) si tratta in realtà di costi che saranno invece a carico dell'utenza domestica, ovvero dei cittadini consumatori: è ovvio infatti che i produttori scaricheranno tutti questi costi (compresi quelli derivanti dai RAEE “storici”) aumentando (o non abbassando) i prezzi delle AEE che venderanno in futuro.
La stessa cosa (scaricare i costi sui cittadini) faranno le utenze “professionali” (comprese quelle istituzionali) utilizzando la possibilità prevista dalla norma di stipulare accordi volontari con i produttori che prevedano “modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE comunque nel rispetto delle finalità e delle prescrizioni” del decreto (leggi: senza oneri per la finanza pubblica... per cui chi paga? Lo stato no, i produttori tanto meno... restiamo solo noi!).
Riassumendo:
i produttori hanno lucrato e inquinato per anni mentre lo stato e la
pubblica amministrazione stavano a guardare senza assolvere ai propri
compiti istituzionali (tutela ambientale, salute pubblica, ecc.) e
senza far pagare nulla a chi stava inquinando.. e adesso tutti i
costi (passati, presenti e futuri) graveranno sui cittadini per il
tramite dei produttori che saranno gli “esattori” di una
tassa non-tassa che lo stato e la pubblica amministrazione ci faranno
pagare... e magari (sicuramente) diranno anche che la pressione
fiscale non è aumentata... e che si prendono cura
dell'ambiente e della nostra salute... e tutto senza farci pagare
nulla!
A cura di Alessandro.